Come ogni anno, anche quest’anno, l’obbligo delle gomme invernali o delle catene da neve scatta il 15 novembre, oppure prima se lo dispongono specifiche ordinanze territoriali.
Per evitare di trovare i gommisti congestionati di richieste e pertanto impossibilitati a soddisfare tutti i clienti nei termini previsti, il Ministero, con la circolare n. 1049 del 17/01/2014, ha disposto che si possono montare gomme invernali già dal 15 ottobre di ogni anno senza incorrere in sanzioni, in modo che gli automobilisti possano procedere al cambio degli pneumatici con giusto anticipo senza affollare le officine nei giorni appena precedenti al 15 novembre.
Analogamente lo smontaggio delle gomme invernali in favore di quelle estive, previsto il 15 aprile (quando necessario), può avvenire entro il 15 maggio.
Quali sono le gomme invernali
Si definiscono “invernali” le gomme con marcature M+S, M&S, MS, M-S, anche con codice di velocità inferiore (fino a Q) rispetto a quanto riportato sul libretto di circolazione o sul documento unico del veicolo nel riquadro 3.
Pneumatici 4 stagioni
Le gomme 4 stagioni permettono di circolare tutto l’anno: primavera, estate, autunno ed inverno eliminando la scocciatura di dover sostituire gli pneumatici due volte l’anno.
Presentano sul fianco la marcatura M+S richiesta dal codice della strada per consentire la circolazione in inverno, ed i modelli di pneumatici 4 stagioni migliori riportano anche l’omologazione invernale che ne certifica le buone prestazioni a temperature inferiori ai 7 gradi centigradi, su neve e ghiaccio.
Tuttavia, “pneumatici quattro stagioni” non significa che lo pneumatico ha le migliori prestazioni possibili in tutte le condizioni atmosferiche, significa che lo pneumatico è un buon compromesso per poter circolare sempre in regola e con soddisfacenti margini di sicurezza.
In generale gli pneumatici all season sviluppano una minore aderenza su neve e ghiaccio rispetto alle gomme termiche, questo perché le lamelle del battistrada sono meno profonde e aderiscono in modo meno efficace al terreno. Anche i tempi di frenata non sono uguali: con le gomme invernali sono più ridotti.
Le sanzioni
Gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dell’eventuale obbligo del cambio gomme e, in caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione di una multa da 87 a 340 euro, prevista dall’art. 6 comma 14 CdS se accertata fuori del centro abitato, e dall’articolo 7 comma 13 CdS se in centro abitato.
Restano inoltre fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’articolo 192 comma 3 del Codice della Strada, ossia ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di pneumatici invernali o catene da neve ove sia contemplato l’obbligo, possano determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali, di abbandonarle immediatamente. L’agente che ha constatato la violazione del conducente può quindi intimare il fermo del veicolo fino a quando questo non sarà dotato di gomme invernali o di catene. In caso di inosservanza del fermo è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente.
Nel dettaglio, le multe per chi trasgredisce l’obbligo di pneumatici invernali sono:
- da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano;
- da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano;
- da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.