In data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” da parte del nostro governo.
All’interno del regolamento possiamo individuare alcuni punti chiave:
- L’informazione da fornire al personale
- Le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
- Le modalità di accesso di clienti e fornitori
- La pulizia e la sanificazione dei locali delle attrezzature
- Le precauzioni igieniche personali da adottare
- La gestione degli spazi comuni e l’organizzazione del lavoro (turni, smart working ecc.)
- La sorveglianza sanitaria
Le autocarrozzerie non sono attività nelle quali in condizioni normali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. Ne consegue che, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di solito non considera tale rischio e la formazione dei lavoratori prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 potrebbe non includere la sua gestione.
Sulla base del protocollo, per contrastare l’epidemia da Covid-19 occorre comunque provvedere:
- Alla redazione di un documento di valutazione del rischio di contagio da COVID-19 che riporti le misure preventive e protettive adottate, in riferimento ai punti del regolamento sopra elencati
- All’informazione dei lavoratori sul rischio stesso in relazione all’attività svolta e delle caratteristiche dell’officina e alle misure di prevenzione e protezione adottate.
L’informazione è diversa dalla formazione e va fatta in base al disposto dell’art. 36 del D.Lgs 81/08 (la formazione è invece normata dall’art. 37 dello stesso decreto). L’informazione avviene attraverso varie tipologie di strumenti: la diffusione di opuscoli o di mail, riunioni informative anche online, l’esposizione del regolamento in punti in cui possa essere facilmente consultato, ecc.
Resta, in ogni caso, l’obbligo per il datore di lavoro di “assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
È inoltre da valutare l’impatto delle procedure adottate sulla privacy dei lavoratori, in particolare è necessario valutare la necessità di predisporre delle idonee informative ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La rilevazione dello stato di quarantena, o di un contagio anche sospetto (presenza di febbre o di sintomi influenzali) comporta infatti la gestione di dati “appartenenti a categorie particolari” (“dati sensibili”).
Come si sono organizzate officine e carrozzerie nella Fase 2 del Coronavirus?
Con il DPCM del 26 aprile 2020, il governo ha deciso di allentare le restrizioni precedentemente imposte. Per quel che riguarda il nostro settore nello specifico è stato possibile tornare alla piena attività di autoriparazione, che in realtà non si era mai del tutto fermata ma era stata limitata ai lavori urgenti.
Anche nella fase 2 lo svolgimento delle attività è avvenuto solo in presenza di condizioni che potessero assicurare i livelli di protezione necessari.
In particolare le imprese di autoriparazione hanno dovuto assicurare che la prestazione del servizio fosse resa in sicurezza per la tutela della salute, sia del personale che dei terzi, in tutti i processi di lavorazione, dalla presa in carico del veicolo fino alla riconsegna dello stesso al cliente. La mancata attuazione degli opportuni livelli di protezione avrebbe determinato la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
È stato dunque necessario che:
- Il datore di lavoro informasse correttamente i dipendenti sulle misure da adottare a tutela propria e dei clienti. È stata obbligatoria una sorta di “sorveglianza sanitaria”, espressamente prevista dal protocollo che consentisse di individuare per tempo possibili casi o sintomi di Covid-19 attraverso visite mediche preventive o controllo della temperatura all’inizio del turno di lavoro.
- L’ambiente di lavoro fosse correttamente igienizzato, preferibilmente un paio di volte al giorno direttamente dall’azienda o tramite una ditta certificata.
Fossero a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani con dispenser posizionati nei punti strategici (all’ingresso e vicini alle postazioni di lavoro). - Venisse regolamentato l’ingresso nell’autocarrozzeria: come dicevamo in precedenza il personale deve essere sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea prima di entrare in carrozzeria. E in presenza di febbre o sintomi influenzali deve essere rimandato a casa. Per quanto riguarda i fornitori, invece, sarebbe meglio limitare i contatti privilegiando altre forme di comunicazione come per esempio la videoconferenza. I fornitori sprovvisti di DPI (guanti e mascherine) non hanno potuto accedere agli ambienti di lavoro.
- Visitatori e clienti potessero accedere in modo contingentato/dilazionato o su appuntamento. Divieto di accesso ai visitatori sprovvisti di DPI (guanti e mascherine FFP certificate), a meno che non ci fosse la possibilità di fornirglieli. Qualora fosse necessario l’officina ha valutato di offrire un servizio, in sicurezza, di recupero e consegna dell’auto al domicilio del cliente. Consigliata l’installazione di pannelli divisori trasparenti negli uffici.
Fase 3: al via da lunedì 18 maggio
Sulla scia della Fase 2, le attività di carrozzerie e officine continueranno ad essere svolte nella più totale sicurezza e attraverso l’utilizzo dei dispositivi sanitari e delle accortezze precedentemente indicati. L’ingresso in carrozzeria sarà monitorato sia per i dipendenti che per i fornitori e clienti. Sarà necessario l’uso di guanti e mascherine e verrà misurata la temperatura all’ingresso della struttura.