Sulla strada sono coinvolti più attori e, purtroppo, è possibile incorrere in sinistri per cause e colpe da imputare ad altri guidatori che anche il più reattivo degli automobilisti può non essere in grado di evitare. È pertanto buona cosa conoscere come comportarsi quando si è coinvolti in un incidente stradale. Soprattutto per individuare le rispettive responsabilità civili e penali al fine di ottenere il giusto risarcimento.
Incidente con danni a cose e persone ferite
Immediata e spontanea è la verifica dello stato di salute proprio e degli altri passeggeri. In caso di feriti sarà necessario prima di tutto chiamare i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine nonché segnalare agli altri utenti della strada l’incidente mediante il segnale di emergenza (triangolo) in dotazione all’auto. In un secondo momento si procede con dei rilievi fotografici il cui scopo sarà quello di individuare esattamente la posizione dei veicoli e dei relativi danni: eventuali tracce di frenata o di elementi presenti sul manto stradale come buche e detriti permetteranno di fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. Di norma e soprattutto per una questione di sicurezza, una delle prime attività da svolgere in caso di incidente è quella di accostare il veicolo a bordo strada; tuttavia, qualora la rimozione del veicolo sia impossibile sarà opportuno l’intervento delle forze dell’ordine che provvederanno ai rilievi fotografici sia del luogo del sinistro, sia della posizione dei veicoli. Questi accertamenti saranno utili alla predisposizione del verbale utile a definire la dinamica dell’incidente completo di indicazione dei nominativi di eventuali testimoni.
Incedente con danni a cose e responsabilità
Se con l’incidente si sono verificati solo danni a cose e non alle persone e non c’è conflittualità sulla dinamica dell’incidente, si procede con la compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole congiuntamente al conducente dell’altro veicolo. Quando si è coinvolti in un incidente è doveroso fermarsi e fornire le proprie generalità, ma se le modalità del sinistro sono controverse si può non sottoscrivere il modulo. Invece, nel caso in cui il modulo sia sottoscritto entrambe le parti esso va inviato alla compagnia assicurativa entro tre giorni dalla data del sinistro. Se, come citato in precedenza, si ritiene di non avere responsabilità nella causazione dell’incidente, sarà buona cosa inviare una denuncia di sinistro sia alla propria compagnia assicurativa, sia a quella della controparte con raccomandata A.R., via fax o via posta elettronica indicando data e luogo del sinistro, generalità dei conducenti, dei proprietari dei veicoli, estremi delle polizze assicurative e delle auto coinvolte, modalità del sinistro, eventuali testimoni e interventi delle forze dell’ordine, preventivo per danni a cose e documentazione medica nell’ipotesi di lesioni fisiche. Nella diffida con contestuale richiesta di risarcimento sarà opportuno specificare anche la disponibilità a sottoporre l’auto a un loro fiduciario per la perizia indicando i giorni e gli orari per l’espletamento dell’incarico peritale. Solo dopo la perizia sarà possibile far riparare il veicolo.
Richiedere risarcimento: diretto e all’assicurazione della controparte
Risarcimento diretto con invio della diffida e contestuale richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa quando l’incidente si è verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, non ha interessato più di due veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia determinando danni a cose o lesioni di lievi entità e quindi inferiori al 9%, e l’assicurato non sia responsabile del sinistro anche solo in parte.
Risarcimento all’assicurazione della controparte responsabile del sinistro in tutte le altre ipotesi in cui non ci si può avvalere del risarcimento diretto. In caso di persone a bordo delle auto incidentate, secondo il Codice delle assicurazioni, queste dovranno richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo in cui si trovavano a bordo e per la parte eccedente potrà inoltrare la richiesta all’assicurazione del veicolo responsabile.
Ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia ha un termine di 60 giorni per formulare un’offerta di risarcimento per danni alle cose (30 giorni nel caso di constatazione amichevole con firma congiunta) e di 90 giorni nell’ipotesi di lesioni fisiche. Una volta raggiunto un accordo che soddisfi entrambe le parti, la somma va liquidata in 15 giorni altrimenti tale importo potrà essere trattenuto come acconto sul maggior dovuto. In caso di mancato accordo, è necessario invitare la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, in quanto condizione di procedibilità per un eventuale giudizio. L’accordo raggiunto vale come titolo esecutivo. Nelle altre ipotesi (mancato accordo, comunicazione di non voler partecipare all’incontro o mancata comunicazione) non resta che dare avvio a un procedimento giudiziario.